Cosa fa
Il Consiglio di Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli alunni, il dirigente scolastico; il consiglio dâIstituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
Il Consiglio di istituto, a sua volta, elegge al suo interno la Giunta esecutiva.
Principali compiti e funzioni
Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al consiglio lâadozione del regolamento interno dellâistituto, lâacquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione dellâistituto ad attivitĂ culturali, sportive e ricreative, nonchĂŠ allo svolgimento di iniziative assistenziali.
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante sullâorganizzazione e la programmazione della vita e dellâattivitĂ della scuola, nei limiti delle disponibilitĂ di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che lâautonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dellâofferta formativa elaborato dal collegio dei docenti.
Inoltre il consiglio di circolo o di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, allâassegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sullâandamento generale, didattico ed amministrativo, dellâistituto, stabilisce i criteri per lâespletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.
Le attribuzioni del Consiglio sono descritte â principalmente â nel Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.° 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui si riporta lâarticolo 10.
Art. 10 â Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva
1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine allâimpiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dellâistituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne lâorganizzazione e la programmazione della vita e dellâattivitĂ della scuola, nei limiti delle disponibilitĂ di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno del circolo o dellâistituto che deve fra lâaltro, stabilire le modalitĂ per il funzionamento della biblioteca e per lâuso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante lâingresso e la permanenza nella scuola nonchĂŠ durante lâuscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dellâarticolo 42;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) criteri generali per la programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione e lâattuazione delle attivitĂ parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attivitĂ complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
g) partecipazione del circolo o dellâistituto ad attivitĂ culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
h) forme e modalitĂ per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dallâistituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresĂŹ, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, allâassegnazione ad esse dei singoli docenti, allâadattamento dellâorario delle lezioni e delle altre attivitĂ scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sullâandamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dellâistituto, e stabilisce i criteri per lâespletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dellâarticolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dallâarticolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura lâesecuzione delle relative delibere.
Organizzazione e contatti
Contatti
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